E così dal 1° luglio 2017 l’obbligo di munirsi di defibrillatore nella propria associazione o società sportiva diventa esecutivo
Dal 1 luglio 2017 quindi il defibrillatore diventa obbligatorio per tutte le associazioni e le società sportive dilettantistiche e non che praticano attività ad intenso impegno cardiocircolatorio all’interno di impianti sportivi ovvero obbligatorio anche in occasione di manifestazioni agonistiche.
“E finalmente” dovremmo dire perchè di questa barzelletta non se ne poteva più!
Infatti, con la firma del Decreto datato 26 giugno 2017 (e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2017) da parte del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro per lo sport, si chiude la barzelletta tutta italiana sul Decreto Balduzzi che (tra un rinvio e un altro e anche una sospensione) andava avanti dalla fine del 2012.
Escluse dall’ambito di applicazione del Decreto (come di evince benissimo dall’Art. 4 del Decreto stesso firmato dai Ministri Lorenzin e Lotti e consultabile QUI) le attività sportive a “ridotto impegno cardiocircolatorio” (e.s. tiro, vela, golf o bowling) e le attività sportive svolte al di fuori degli impianti sportivi come per esempio la mountain bike, il trail running, il ciclismo su strada, il podismo, il nordic walking e via discorrendo.
Mentre per le società sportive professionistiche l’obbligo dei defibrillatori è diventato immediatamente operativo con l’adozione del Decreto Ministeriale Balduzzi del 2013, per le società e le associazioni sportive dilettantistiche (quest’ultime come abbiamo già detto non erano nemmeno interessate dal Decreto, nda) tale obbligo è entrato quindi in vigore il 1 luglio dopo essere stato già più volte differito da precedenti Decreti Ministeriali.
I Ministri della Salute e dello Sport hanno precisato alcuni aspetti attuativi:
- ogni impianto sportivo deve essere dotato di un defibrillatore semiautomatico o a tecnologia più avanzata;
- nel corso delle gare deve essere presente una persona formata all’utilizzo del dispositivo salvavita;
- gli obblighi gravano in capo a tutte le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano una delle 396 discipline sportive riconosciute dal Coni
- sono escluse dall’obbligo di dotazione del defibrillatore e dalla presenza obbligatoria del personale formato durante le gare le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano la propria attività al di fuori di un impianto sportivo;
- sono escluse dagli obblighi le società o associazioni sportive dilettantistiche che praticano sport a ridotto impegno cardiocircolatorio, il cui elenco è contenuto nell’allegato A del Decreto e come abbiamo già detto precedentemente.
Attenzione però, non vorrei essere frainteso sull’importanza del defibrillatore e di un operatore che lo sappia utilizzare in caso di emergenza
Il defibrillatore è si importantissimo in caso di emergenza ma, come è stato più spesso ribadito anche in sede parlamentare [ed è proprio anche per questo motivo che il Decreto non era stato ancora attuato, nda] averlo o meno al seguito durante la pratica di attività che si svolgono al di fuori di impianti sportivi non assicura il fatto che lo stesso sia sempre a portata di mano e comunque nelle prossime vicinanze per un eventuale intervento.
Bottom up: noi Presidenti di associazioni sportive che pratichiamo sport outodoor (al di fuori di impianti sportivi) possiamo tirare un sospiro di sollievo e tornare a svolgere le nostre attività, naturalmente sempre con un occhio di riguardo alla sicurezza, senza il continuo patema d’animo causato da un Decreto che non sapeva se trovare o meno la via del parto definitivo.
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